AGGIORNAMENTO IPERAMMORTAMENTO 2026
Il decreto attuativo è in corso di definizione e sono state diffuse alcune precisazione a seguito dell’eliminazione del vincolo UE per i beni 4.0.
- conferma che sono ammessi gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, facendo riferimento al criterio di “effettuazione” ex art. 109 TUIR (in pratica consegna/collaudo) e includendo anche ordini effettuati a fine 2025 con consegna dal 2026;
- mantiene la struttura del beneficio come maggiorazione delle quote di ammortamento (180%, 100% e 50% su scaglioni fino a 20 milioni di euro), chiarendo che le soglie sono annualizzate e riferite all’anno di effettuazione dell’investimento, con regole specifiche per i beni complessi;
- prevede un iter più strutturato di comunicazioni al GSE: comunicazione ex‑ante (anche dopo l’avvio degli investimenti), comunicazione di conferma entro 60 giorni, possibile comunicazione annuale di mantenimento e comunicazione di completamento, con la possibilità di chiudere e fruire l’incentivo anche su singoli beni o lotti parziali;
- introduce l’obbligo generalizzato di perizia tecnica asseverata e certificazione contabile per tutti gli investimenti, senza soglie minime e senza rimborso dei relativi costi, con un conseguente aumento degli adempimenti documentali e dei controlli;
- disciplina le modalità di fruizione del beneficio secondo i coefficienti del DM 31/12/1988 (con dimezzamento nel primo anno), collegando l’effettivo avvio della fruizione all’interconnessione dei beni e, verosimilmente, all’esito positivo delle verifiche del GSE;
- estende il perimetro ai software in modalità as‑a‑service, limitatamente a nuovi contratti (non rinnovi), con calcolo dell’agevolazione sui canoni di competenza del singolo periodo d’imposta, e conferma le regole per i beni acquisiti in leasing (agevolazione sulla quota capitale, inclusa quella di riscatto);
- aggiorna il quadro sugli investimenti in Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili, con focus su impianti e sistemi di accumulo, limiti di dimensionamento (105% del fabbisogno energetico), costi massimi ammissibili e conferma di specifici vincoli “Made in EU” per talune componenti (es. pannelli fotovoltaici).definisce le tempistiche di completamento degli investimenti (ammessi quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con riferimento alle regole dell’art. 109 TUIR);
Il testo, una volta firmato dai Ministri competenti e superato il controllo della Corte dei Conti, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la piena operatività della misura è prevista dopo la metà di giugno 2026 a seguito dei decreti direttoriali con istruzioni e modulistica.

